domande
frequenti:per conoscere le risposte, fai click sulle domande
note sulla
finanziaria
01] In casa mia devo
sostituire alcune finestre con altre nuove che rispettano i valori di
trasmittanza tabellati nell'allegato D del "decreto edifici". Quale
documentazione devo preparare?
Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato, occorrono
solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato che specifichi il
valore della trasmittanza prima e dopo l'intervento nel rispetto dei valori
limite richiesti; questa asseverazione può essere sostituita da una
certificazione del produttore della finestra che attesti il rispetto degli
stessi requisiti e dalle certificazioni dei singoli componenti, rilasciate nel
rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Nuova scheda
informativa (da inviare in copia all'ENEA). In tutti gli altri casi (lavori
condominiali, aziendali, uffici, ecc.) non cambia la normativa precedente:
occorrono ancora asseverazione ( o certificazione del produttore), attestato di
qualificazione energetica (allegato A) e vecchia scheda informativa (allegato
E).
02] E' agevolabile la spesa
per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto
adiacente? Se sì, queste porte come devono essere considerate?
Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia
nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi
sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno
recentemente precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da
rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive
di infissi di cui all'allegato D del "decreto edifici". Condizione
indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra
questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.
03] Ho inviato la
documentazione all'ENEA ma non ho poi avuto riscontri. Come posso sapere se
la mia documentazione è stata accettata e se potrò accedere alla detrazione?
Non è al momento previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in
caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme.
Si ribadisce, tuttavia, che gli unici documenti da inviare sono l'allegato A
(attestato di qualificazione/certificazione energetica) e l'allegato E ( scheda
informativa). Null'altro.
04] Ho iniziato dei lavori di
riqualificazione energetica nel 2007 per i quali ho già versato un acconto
lo scorso anno (2007). Ora sto completandoli (2008) e dovrò pagare il saldo
e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella
del 2007 o quella del 2008? E con la denuncia dei redditi del giugno 2008
posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare
solo quello che ho pagato nel 2007 o posso portare in detrazione anche il
saldo del 2008?
Vi sono due possibilità: la prima è chiudere una prima tranche di lavori, se
autoconsistenti funzionalmente, entro il 31/12/07 e iniziare a richiedere le
agevolazioni a giugno 2008 solo per questi, presentando la relativa
documentazione entro il 29/2/08 e rinunciando alla detrazione di quanto pagato
dopo il 31/12/07. Si possono quindi rimandare i residui lavori agli anni
successivi presentando in seguito la dovuta documentazione relativa solo a
questa seconda parte, sempre se autoconsistente. In altre parole, si dividono i
lavori in due fasi separate e complete, ciascuna afferente ad un determinato
anno che andrà trattata con la normativa in vigore per quell'anno. Se ciò non
fosse possibile e si presenta quindi il caso in cui parte dell’intervento è
stata pagata nel 2007 e parte nel 2008 o se comunque sono stati rimandati al
2008 alcuni dettagli o alcuni pagamenti (per esempio, messa a punto di impianto,
asseverazione, certificazione, ecc.) per i quali si intende comunque chiedere la
detrazione, occorre attendere un decreto attuativo della Finanziaria 2008 che
dovrà anche regolamentare le procedure da seguire per i lavori iniziati nel 2007
e terminati nel 2008 e che, non appena disponibile, sarà adeguatamente
pubblicizzato su questo sito. Fonti del MSE hanno comunque precisato che: - per
i lavori iniziati nel 2007 occorre far riferimento alla normativa tecnica del
2007; - solo quanto pagato nel 2007 potrà iniziare ad essere portato in
detrazione al 55% con la denuncia dei redditi del giugno 2008, valendo il
criterio di cassa; - coloro che hanno completato un intervento nei primi giorni
del 2008 avranno comunque almeno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la
documentazione e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E
dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà
sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di
collaudo dei lavori.
la
scelta di una finestra in alluminio
05] Perché la finestra è un elemento architettonico?
Oggi la finestra TEKLA è una componente fondamentale dell’arredamento, capace di
esprimere uno stile personale e di integrarsi armoniosamente con l’ambiente,
mentre dalla facciata esterna si può individuare qual è il carattere della casa
attraverso le sue forme e colori.
06] Sono tutte uguali le finestre in alluminio?
Assolutamente no! Se pure fossero simili esteticamente, la rispettiva tipologia
costruttiva e tecnica può essere del tutto diversa. La qualità dell’estrusione,
il trattamento superficiale, i sistemi di tenuta e di lavorazione e non per
ultimo il taglio termico, possono essere totalmente difformi tra due finestre
apparentemente simili nel design.
07] Che cosa è una finestra in alluminio?
Tutti i profili di un serramento TEKLA vengono ottenuti da un processo di
estrusione di una lega di alluminio EN AW 6060 e riscaldati a temperatura di
estrusione per poi essere trattati con un successivo stato di invecchiamento
artificiale che ne aumenta la resistenza agli agenti atmosferici.
08] Perché cambiare le vecchie finestre?
Una finestra TEKLA si può acquistare per tante esigenze diverse: c’è chi vuol
abbassare i costi del riscaldamento e cerca una protezione sicura contro il
freddo; chi vuole chiudere fuori i rumori del traffico e chi è sensibile al
prestigio di un design raffinato; c’è chi desidera vetrate ampie e luminose per
allargare lo spazio e chi vuol dare un’impronta personale all’arredamento di
casa.
la tecnica
di una finestra tekla
09] Perché il taglio termico?
Grazie a dei listelli isolanti che dividono il profilo di alluminio, una
finestra TEKLA permette di riparare tanto dal freddo quanto dal caldo, di
mantenere una temperatura gradevole all’interno dell’abitazione e di abbassare i
costi di riscaldamento e di climatizzazione. Tali listelli, disponibili in due
diverse misure per differenti esigenze di isolamento termico, hanno la funzione
di rallentare i flussi termici dall’esterno all’interno e viceversa.
010] Che cosa è la trasmittanza termica?
Il coefficiente di trasmittanza termica (Uw) indica quanta energia
(calore/refrigerazione) disperde il serramento attraverso la sua superficie.
Esso si esprime in Watt al metro quadrato per Kelvin [W/m2K], numero che è
direttamente proporzionale alla dispersione di calore che si ha attraverso il
serramento: più tale valore è basso, minore è il calore disperso e dunque
maggiore è il risparmio energetico. Per fare un confronto, basti pensare che una
vecchia finestra in legno o in alluminio “freddo” (senza taglio termico) con un
vetro semplice ha un valore di Uw maggiore di 5 W/m2K. Una moderna finestra
TEKLA, modello MX90 alluminio/legno con barretta da 24 mm. e vetro basso
emissivo con gas argon, raggiunge un valore di Uw pari a 1,62 W/m2k.
011] Che cosa è un sistema a giunto aperto?
Nelle finestre TEKLA, la resistenza alle infiltrazioni è assicurata dal sistema
del giunto aperto. Esso prevede l’utilizzo di una guarnizione centrale che preme
contro una pinna rigida impedendo il passaggio di aria ed acqua. Le
caratteristiche di tale sistema consiste nel fatto che più il vento soffia ed
entra nella pre-camera del profilo e maggiore sarà la sua tenuta, con una
completa evacuazione di acqua e condensa attraverso i fori di scarico.
012] Che cosa s’intende per isolamento acustico?
Per conoscere il valore di isolamento acustico di una finestra, bisogna
verificare la differenza tra il rumore esterno e il livello di silenzio interno.
Grazie all’utilizzo di speciali vetri, i sistemi TEKLA riesco a raggiungere
valori massimi di oltre 30 dB di abbattimento acustico. Contribuiscono a tale
risultato anche le caratteristiche tecniche del profilo come la sezione interna,
la tipologia di guarnizioni utilizzate, la ermeticità delle chiusure
perimetrali.
013] Che cosa significa tenuta all’acqua, all’aria e al vento di una
finestra TEKLA?
Tenuta all’acqua: è la capacità di un serramento di impedire l’entrata
dell’acqua piovana anche in presenza di raffiche di vento cioè con pressione
dall’esterno verso l’interno. Tenuta all’aria: è una caratteristica che permette
di classificare un serramento in base alla quantità d’aria (in m³) che passa, a
serramento chiuso, attraverso il perimetro della sua parte apribile in presenza
di determinate differenze di pressione. Tenuta al vento: è una prova che
consente di controllare la resistenza che il serramento, nel suo complesso, è in
grado di opporre ai carichi cioè alle pressioni e depressioni che il vento,
anche in forma di raffiche, può causare.
014] Il fenomeno della condensa è molto frequente in inverno sulle vecchie
finestre, e su quelle nuove?
In inverno, sui serramenti in alluminio freddo con vetro semplice il fenomeno
della condensa di acqua si verifica con molta frequenza su tutta la superficie
della finestra, poiché il vetro e il profilo sono troppo freddi e l’umidità
presente nella stanza si condensa su di loro. Grazie all’elevato potere di
isolamento termico di un vetro basso emissivo e di un profilo con taglio termico
presente sulle nuove finestre TEKLA, la condensa è annullata.
tipologie e prestazioni dei serramenti tekla
015] Quali tipologie di serramenti è possibile realizzare?
Praticamente tutte: a battente, a ribalta, a bilico, a vasistas, ad arco, fuori
squadro, scorrevole parallelo e a libro, alzante scorrevole. Grazie a tale
varietà di tipologie di finestre realizzabili, sarà sempre possibile fare la
scelta più adeguata sia dal punto di vista pratico che estetico, integrandole
perfettamente in qualsiasi ambiente.
016] In quali finiture sono disponibili i serramenti TEKLA?
Le diverse essenze di legno disponibili o le numerose tonalità RAL ed effetti
legno realizzabili sui profili in alluminio, permettono sempre di soddisfare
anche le più particolari richieste cromatiche, trovando sempre la soluzione
estetica che meglio corrisponda allo stile di un’abitazione.
017] Esistono anche le persiane TEKLA?
TEKLA propone, nell’ambito dei sistemi di oscuramento, un gamma di soluzioni per
persiane in alluminio e in ferro zincate, orientabili o fisse, che si
caratterizzano sia per la varietà di colori ed effetti legno realizzabili che
per il funzionamento impeccabile.
018] Come le finestre TEKLA si comportano alle intemperie?
Le finestre TEKLA sono state realizzate per offrire, in ogni loro tipologia
applicativa, sempre i massimi livelli di tenuta all’aria, all’acqua e al vento.
Il lavoro combinato svolto dalle guarnizioni in gomma a tenuta ermetica
applicate sull’intero perimetro della finestra, dal sistema del giunto aperto e
dalla realizzazione di appositi fori di scarico e compensazione, evitano
qualsiasi entrata di vento ed acqua con serramento correttamente chiuso.
019] Quanto può durare una finestra TEKLA?
Una finestra TEKLA ha una durata praticamente illimitata. Se si eseguono le
normali operazioni di manutenzione sugli organi di movimento della chiusura e si
conserva la superficie dei profili sufficientemente pulita da polveri e smog,
gli infissi in alluminio della TEKLA manterranno la massima efficienza per lungo
tempo.
020] Può una finestra TEKLA avere una maggiore capacità di resistenza
all’effrazione?
Sì. Grazie a tre diversi livelli di antieffrazione della ferramenta di chiusura
con più punti di chiusura antistrappo, all’utilizzo di vetri speciali di sezione
maggiorata con caratteristiche di resistenza agli impatti frontali e all’uso di
rinforzi come anime di acciaio da inserire all’interno dei profili degli alzanti
scorrevoli, le finestre TEKLA possono assumere un valido elemento di protezione
dell’abitazione da accessi indesiderati.
021] Le finestre TEKLA sono garantite anche per le zone climatiche con
temperatura molto rigide in inverno?
I profili a taglio termico, nella doppia tipologia con barrette da 16 o 24 mm,
sono stati studiati e realizzati per resistere alle più severe condizioni
climatiche, per consentirne l’uso anche in quelle regioni i cui climi sono
particolarmente rigidi. Un sistema come l’MX 90 in alluminio-legno a taglio
termico con barretta da 24 mm. e vetro basso emissivo con gas argon, è in grado
di offrire un perfetto funzionamento anche nelle avverse condizioni meteo con
temperature esterne di 40° sotto zero.
022] Le finestre TEKLA si possono rovinare o scolorire al sole?
No. Tutte le tipologie di colore, dal RAL agli effetti legno ed ossidati,
ricevono sempre un pre-trattamento dei profilati in alluminio grezzi, tale
processo riveste primaria importanza, ed è fondamentale per la buona riuscita e
la durata negli anni dei profili verniciati. In tale fase si rimuovono tutte le
impurità in modo da garantire una migliore adesione dello strato di vernice e
quindi una migliore resistenza alla corrosione superficiale e alla decolorazione
per effetto dei raggi ultravioletti.
023] Quale manutenzione è necessaria per una finestra TEKLA?
Data l’alta tenuta dell’alluminio ai fattori ambientali e la testata resistenza
ai movimenti meccanici, una finestra TEKLA non ha bisogno di particolari
manutenzioni per mantenersi a lungo in condizioni di perfetta funzionalità ed
efficienza. Basterà pulirla con un panno umido, senza detergenti chimici che
possono rovinarne la superficie e lubrificare le parti mobili della ferramenta.
024] Come si può ventilare ed arieggiare l’abitazione senza aprire la
finestra?
Grazie ad un apposito sistema di chiusura chiamato ad anta-ribalta o anche “dreh
kipp”, l’anta può rimanere aperta nella parte superiore ed essere saldamente
ancorata nella parte inferiore. Tutto ciò consente all’aria di entrare
nell’abitazione, senza l’ingombro dell’anta aperta all’interno e con un buon
livello di sicurezza all’effrazione.
il marchio ce
025] Che cosa significa il marchio CE per i serramenti?
Il marchio CE per serramenti esterni, come specificato dalla norma di
riferimento EN 14351/1, è una dichiarazione del fabbricante di infissi, relativa
alla conformità a norma dei propri prodotti, e quindi al soddisfacimento dei
requisiti essenziali sanciti nella Direttiva Europea di riferimento emanata dal
CEN (Ente Europeo di Normazione), in modo da garantire un livello minimo di
qualità al quale tutti devono attenersi.
026] Quali sono i requisiti prestazionali che un serramento deve possedere
nel rispetto del marchio CE?
• Resistenza meccanica e stabilità. • Sicurezza in caso di incendio. • Igiene,
salute, ambiente. • Sicurezza nell’impiego. • Protezione contro il rumore. •
Risparmio energetico e ritenzione del calore.
027] Quali sono le prove di laboratorio obbligatorie per un serramento
richieste dalla marcatura CE?
• Permeabilità all’aria (EN 12207; EN 1026). • Tenuta all’acqua (EN 12208; EN
1027). • Resistenza ai carichi del vento (EN 12210; EN 12211). • Trasmittanza
Termica (EN ISO 10077-1 e 2; EN ISO 12567-1 e 2). • Isolamento acustico (EN ISO
140-3)
il risparmio
energetico
028] Esistono normative in materia di risparmio energetico?
Sì. Oggi è assolutamente obbligatorio costruire secondo canoni di isolamento
termico. Dal 1° gennaio 2007, prima con il D.lg. n. 192 e poi con il D.lg. n.
311, è necessario, per la realizzazione delle nuove costruzioni, il rispetto di
alcuni parametri di fabbricazione che hanno come scopo l’abbattimento dei
consumi energetici.
029] Cosa significa isolare termicamente un edificio?
Significa impedire che la nostra casa subisca perdite di energia termica durante
le escursioni di temperatura. In fase di progettazione dovranno essere previsti
materiali altamente isolanti e coibentanti che impediscano la fuoriuscita del
calore. La posa in opera di blocchi perimetrali isolanti o ad alta densità, la
realizzazione di tetti ventilati, l’istallazione di serramenti con taglio
termico con vetri basso emissivi, sono accorgimenti che favoriscono un notevole
risparmio energetico.
030] Perché con la sostituzione delle vecchie finestre si risparmia sui
costi di riscaldamento?
Rispetto alle vecchie finestre con vetro semplice, con le nuove finestre TEKLA
in alluminio-legno con taglio termico e vetro camera basso emissivo, le perdite
di calore all’interno di un appartamento possono essere ridotte anche del 40%
nell’arco di un intero anno, con un notevole risparmio in termini di consumi di
combustibile (gasolio o gas) per i caloriferi.
031] Che cosa è la detrazione del 55% prevista già dalla Finanziaria 2007
per la sostituzione di infissi?
La Finanziaria 2007 introduce una detrazione per le spese sostenute al fine di
conseguire risparmi energetici nelle abitazioni. Il comma 345 della Finanziaria
prevede per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino ad un valore massimo di detrazione di 60.000 euro,
da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano
rispettati i requisisti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della
Tabella 3 allegata alla finanziaria 2007.
032] Chi sono i beneficiari delle detrazioni?
I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti,
società e imprese che sostengono spese per l’esecuzione degli interventri su
edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
033] Nel caso delle finestre chi è il tecnico che assevera la rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti così come previsto al comma 1
dell’art. 4 del Decreto attuativo del 19/02/07?
L’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione dei produttori degli
elementi costituenti l’infisso nel rispetto delle normative europee in materia
di attestazione di conformità del prodotto (art. 7 comma 2 Decreto del
19/02/07).
034] Si deve spedire la documentazione al Centro Operativo di Pescara?
Nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle ristrutturazioni
edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione
all'Ufficio delle Imposte di Pescara (Si segnala che questo salto procedurale,
ha suscitato alcuni dubbi, per i quali si attendono precisazioni a breve).
035] La documentazione da inviare all'ENEA è obbligatoria per tutti i soggetti
che hanno compiuto interventi di risparmio energetico o solo per le persone
giuridiche? E quando va inviata?
E' obbligatorio per tutti, anche per le persone fisiche, inviare la
documentazione entro 60 giorni dal termine dei lavori.
036] Cosa occorre inviare all'ENEA?
Entro 60 giorni dal termine dei lavori (ma in ogni caso non oltre il 29 febbraio
2008) occorre inviare solo una copia dell'attestato di certificazione o
qualificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati,
per gli edifici o solo la scheda informativa, per i motori e gli "inverter".
037] Nel caso di installazione di nuove finestre per le quali viene rilasciata
una certificazione degli elementi da parte del produttore, è necessario
acquisire anche l'attestato di certificazione o qualificazione energetica da
inviare all'ENEA?
Si, è esplicitamente richiesto dall'art. 4 comma 1b del decreto attuativo. La
certificazione del produttore (che sostituisce l'asseverazione di cui all'art. 4
comma 1a) e l'attestato di qualificazione energetica non sono alternativi. Il
primo assicura la qualità degli infissi e il secondo consente di valutare lo
status energetico dell'immobile nel suo complesso. Quest' ultimo documento
diventerà presto obbligatorio per tutti gli edifici e lo Stato oggi contribuisce
alle spese con la detrazione fiscale.
038] Nella ristrutturazione di una casa, è possibile avvalersi anche delle
detrazione del 36% per i lavori di manutenzione straordinaria e del 55% per i
lavori di riqualificazione energetica?
Si, non c'è contrasto tra i due tipi di benefici. Ovviamente non sono cumulabili
per lo stesso intervento.
039] Quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno
di qualificazione energetica e quale dei due si deve compilare per accedere agli
incentivi del 55%.
Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore
procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione
energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel
regolamento comunale prima dell' 8 ottobre 2005) occorre produrre tale
certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi
è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto
attuativo del 19 febbraio 2007. L'attestato di qualificazione energetica è
compilato da un tecnico abilitato, esterno o coinvolto nei lavori, ed ha una
validità temporanea legata alla pubblicazione di normative specifiche. Per
l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida, la
validità è di 10 anni. Il tecnico che può compilare un attestato di
certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne
l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.
040] Quali sono le caratteristiche che un infisso deve avere per beneficiare
dell’agevolazione del 55%?
L’unica caratteristica richiesta è il valore della trasmittanza termica delle
finestre comprensive di vetro che deve corrispondere ai valori della Tabella 3
della finanziaria 2007.
041] Per i lavori che rientrano nello sgravio del 55% l'IVA è al 10%? E il 55%
da detrarre è comprensivo di IVA?
Questo quesito è più propriamente di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Riteniamo comunque che la risposta alla prima domanda sia affermativa. Inoltre,
qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile.
Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende.
L’Agenzia delle entrate nella circolare n°36 del 31/05/07 dichiara: "Si ricorda
brevemente, rinviando per ulteriori approfondimenti alla circolare n. 71 del
2000, che l'aliquota IVA del 10 per cento si applica alle prestazioni di
servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta solo
se la relativa fornitura e' posta in essere nell'ambito del contratto di
appalto. Tuttavia qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo
(definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad
esempio infissi e caldaie) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni
soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto
del valore beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo
dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero
corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni
significativi".
042] La fine dei lavori, da cui decorre il termine per la presentazione della
domanda all'ENEA, è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di
emissione della fattura?
Riteniamo che i sessanta giorni dalla fine dei lavori per la presentazione della
documentazione tecnica all'Enea (attestato di certificazione/ qualificazione
energetica e scheda di monitoraggio) siano un limite temporale per l'invio,
appunto, di una documentazione, non di una domanda. Per questo, non essendo
specificato a cosa è riferita la fine dei lavori, sta nella facoltà del
richiedente decidere, tra le varie opzioni, la data limite dalla quale decorrono
i 60 giorni suddetti, fermo restando che tale documentazione va inviata entro il
29 febbraio 2008.
043] A chi spetta attestare le caratteristiche degli infissi pre-esistenti
all'intervento?
Spetta al tecnico abilitato verificare e dichiarare lo "status quo ante", ovvero
prima dell'installazione, e lo "status ex post", a installazione avvenuta.
044] La Finanziaria 2007 proroga l’Iva agevolata del 10%? Quali sono gli
interventi a cui può essere applicata l’Iva agevolata?
La Finanziaria proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10%, come
previsto alla lettera b) del comma 387 della Finanziaria. Essa si applica alle
prestazioni relative agli interventi di recupero edilizio per manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata.
045] Dove è possibile trovare serramentisti riconosciuti TEKLA?
I serramentisti specializzati nel montaggio di finestre TEKLA si possono trovare
in tutta Italia. Sull’intero territorio nazionale TEKLA può contare su una
capillare rete di vendita rappresentata da show-room aziendali, corner dedicati
presso rivenditori autonomi e serramentisti autorizzati. Per conoscere
l’indirizzo del punto TEKLA più vicino, nella maniera più rapida e semplice,
basta chiamare il numero verde 800219300 o inviare una richiesta ad
ufficiomarketing@mexall.it
046] Esiste un’assistenza post-vendita dei serramenti TEKLA?
Certo. L’intera rete di vendita nazionale del marchio TEKLA, sia rappresentata
da serramentisti che da punti vendita, è perfettamente organizzata per offrire
un assistenza anche dopo l’istallazione degli infissi. Tale prerogativa
rappresenta una delle condizioni di garanzia ricevute con l’acquisto di
serramenti TEKLA.
1] A quali leggi la marcatura CE attesta la conformità dei serramenti
immessi sul mercato?
La marcatura CE attesta la conformità dei serramenti (assemblati in officina ma
non installati in opera) alla Direttiva Europea 89/106 Prodotti da Costruzione e
alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 (edizione 2006). Recentemente è stato
approvato dalla Commissione Europea un emendamento alla norma di prodotto (FprA1
EN 14351-1). Tale emendamento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Europea. Ciò significa che – ad oggi - la marcatura CE è entrata in
vigore con riferimento al testo della norma UNI EN 14351-1, senza nessuna
modifica prevista dall’emendamento. Non si tratta di una nuova versione della
norma ma semplicemente una modifica al testo vigente. Tutto ciò vuol dire che
non verrà pubblicato un nuovo testo della norma ma un “foglio” integrativo,
contenente le parti emendate, all’attuale versione. L’emendamento non contiene
uno stravolgimento dell’attuale versione della norma di prodotto UNI EN 14351-1,
ma semplicemente un adeguamento dell’attuale testo ai dettati del documento
Guidance Paper M predisposto alcuni anni fa dalla Commissione Europea come guida
alla stesura delle norme tecniche.
2] Il mio Cliente ha firmato
il contratto prima del 2 febbraio 2010 ma io consegnerò i serramenti dopo
quella data. Tale fornitura deve essere marcata CE?
NO. Ai fini dell'obbligo di apposizione della marcatura CE fa fede l'atto di
commercializzazione dei manufatti e non l'eventuale installazione in opera o
consegna "fisica" degli stessi. Ne consegue che nel caso in cui un contratto
fosse stato siglato prima della data di entrata in vigore del regime di
obbligatorietà della marcatura CE (2 febbraio 2010) non vi è obbligo di
apposizione della marcatura anche se all'atto pratico i manufatti verranno
installati in pieno regime di obbligatorietà.
3] A partire dal 2 febbraio
2010 cosa succede se si forniscono serramenti senza marcatura CE?
In generale, la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106, recepita in Italia dal
D.P.R. 21 aprile 1993 n°246, non esplicita sanzioni economiche ma stabilisce che
“i prodotti, che non risultino muniti del marchio di conformità CE (…) devono
essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o
installati in edificio”. Inoltre le conseguenze giuridiche possono essere più o
meno rilevanti in funzione del tipo di contratto (compravendita, fornitura,
ecc.) e della quantificazione del danno conseguente per cui può essere richiesto
il risarcimento. Quindi, in linea generale, si rientra nella “frode al
consumatore” nei confronti dell’acquirente e nella “concorrenza sleale” nei
confronti degli altri costruttori che producono a norma CE.
4] Quali sono i documenti che
devono essere approntati per attestare l’apposizione della marcatura CE?
Al Committente devono essere consegnati i seguenti documenti: - Dichiarazione di
conformità (da conservare a cura del Costruttore di Serramenti) - Documentazione
di accompagnamento (da rilasciare al Committente) - Dichiarazione in merito al
rilascio delle sostanze pericolose (da rilasciare al Committente); - Manuale
d’uso e manutenzione dei serramenti (da rilasciare al Committente).
5] E’ obbligatorio apporre
l’etichetta con il logo CE su ogni singolo serramento?
NO. L’etichetta sui serramenti - a differenza di quanto previsto per le chiusure
oscuranti (persiane, tapparelle, ecc.) - non è obbligatoria. Le informazioni
possono essere tutte riportate nella documentazione di accompagnamento alla
fornitura oppure poste in parte sull’etichetta e in parte nella documentazione
di accompagnamento (in questo caso etichetta e documentazione di accompagnamento
si integrano).
6] Quale anno deve essere
indicato nella documentazione di accompagnamento?
Il Costruttore può – a sua preferenza - indicare le ultime due cifre dell’anno
in cui ha cominciato a produrre a marcatura CE oppure le ultime due cifre
dell’anno in cui la fornitura è stata immessa sul mercato. In questo secondo
caso è evidente che tale informazione dovrà essere aggiornata ogni anno.
7] Ai fini della marcatura CE
sui serramenti quale è la documentazione occorrente per i vetri e gli
accessori?
I vetri devono essere a loro volta marcati CE dal vetraio. Gli accessori non
sono invece soggetti a marcatura CE tranne qualche eccezione (per esempio i
maniglioni antipanico e le cerniere destinate ai serramenti resistenti al
fuoco).
8] Il Costruttore nella
dichiarazione di conformità e nella documentazione di accompagnamento deve
indicare tutti i requisiti definiti essenziali dalla norma di prodotto UNI
EN 14351-1?
SI’. Il Costruttore di serramenti – a livello della dichiarazione di conformità
e della documentazione di accompagnamento – deve indicare tutti i requisiti
definiti essenziali dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1 e in corrispondenza
di ciascuno deve dare una risposta. La risposta potrà essere: - il livello
prestazionale posseduto dai serramenti di sua produzione e accertato secondo le
metodologie (prova di laboratorio oppure calcolo a seconda del requisito)
previste dalla norma di prodotto. - N.P.D. (Prestazione Non Determinata).
9] Il Costruttore nella
dichiarazione di conformità e nella documentazione di accompagnamento può
aggiungere altri requisiti oltre a quelli essenziali ?
SI’. La dichiarazione di conformità e la documentazione di accompagnamento
descrivono la fornitura. Conseguentemente, se si riferiscono a serramenti per
cui si ha interesse commerciale a dichiarare altre prestazioni oltre a quelle
obbligatorie (cioè quelle relative ai requisiti definiti essenziali dalla norma
di prodotto), tali documenti possono essere integrati/modificati. Per esempio
nel caso di serramenti “blindati” può rivelarsi opportuno aggiungere
informazioni in relazione ai requisiti speciali di resistenza alle effrazione
e/o resistenza ai proiettili. La marcatura CE rappresenta un obbligo di legge ma
può essere sfruttata come strumento di marketing per informare più chiaramente
il proprio committente e valorizzare i punti di forza della propria produzione.
10] E’ sempre possibile
avvalersi dell’opzione N.P.D. (Prestazione Non Determinata)?
NO. Non è possibile avvalersi dell’opzione N.P.D. (Prestazione Non Determinata)
se:
- sussistono disposizioni legislative nazionali che impongono di dichiarare il
livello prestazionale per specifici requisiti.
- se sussiste un obbligo contrattuale (es: prescrizione del capitolato) a
rispettare livelli prestazionali minimi in relazione ai requisiti essenziali.
Si fa inoltre presente che spetta alle Autorità Governative di ogni singolo
Stato membro della Comunità Europea stabilire quali sono i requisiti essenziali
obbligatori per cui il Costruttore non può avvalersi dell’opzione N.P.D.
(Prestazione Non Determinata) ma è obbligato a dichiarare il livello
prestazionale. Le Autorità Governative Italiane – ad oggi – non si sono ancora
pronunciate in merito ai requisiti essenziali dei serramenti definiti dalla
norma di prodotto. Tuttavia esistono delle disposizioni legislative nazionali
(D.M. 2 aprile 1998, D. Lgs. 311/06 e succ. mod.) che impongono di dichiarare le
prestazioni di permeabilità all’aria e trasmittanza termica (cfr. quesito
successivo) e in determinati ambiti di intervento, impongono anche di rispettare
dei livelli minimi di prestazione.
11] In Italia quali sono i
requisiti essenziali obbligatori, cioè quelli per cui il Costruttore di
serramenti è obbligato a dichiarare il livello prestazionale offerto dai
propri serramenti e non può avvalersi dell’opzione N.P.D. (Prestazione Non
Determinata)?
Ad oggi, i requisiti in Italia per cui il Costruttore di Serramenti ai fini
della marcatura CE NON può avvalersi dell’opzione N.P.D. (Prestazione Non
Determinata) sono:
- per finestre/portefinestre/porte: la trasmittanza termica e la permeabilità
all’aria.
- per finestre su tetto: la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria e la
trasmissione luminosa.
Il Costruttore di Serramenti potrebbe dichiarare l’opzione N.P.D. anche in
corrispondenza di permeabilità all’aria e trasmittanza termica e trasmissione
luminosa solo se si trattasse di serramenti con trasmittanza termica superiore
ai 5 W/m2K la cui fornitura non rientra nell’ambito di applicazione di altre
disposizioni legislative nazionali o regionali che impongono livelli
prestazionali minimi in ambito di risparmio energetico in edilizia (per es. D.
Lgs. 311/06).
Ipotesi esemplificativa, date le tre condizioni di:
- sostituzione di serramenti in manutenzione ordinaria (non si applica il D. Lgs.
311/06)
- fornitura di serramenti con trasmittanza superiore ai 5 W/m2K
- nessuna richiesta da parte del committente in materia di livello prestazionale
minimo di permeabilità all’aria e/o trasmittanza termica.
Possibilità: marcatura CE avvalendosi dell’opzione NPD in corrispondenza di
tutti i requisiti essenziali previsti dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1
(anche in corrispondenza di permeabilità all’aria e trasmittanza termica).
12] La dichiarazione di
conformità al D.M. 2 Aprile 1998 prevede che il Costruttore di serramenti
dichiari la permeabilità all’aria, la trasmittanza termica e la trasmissione
luminosa dei serramenti di sua fornitura. La trasmissione luminosa non è
però un requisito essenziale per finestre/portefinestre e portefinestre.
Aggiungendo tale requisito nella documentazione di accompagnamento
attestante la marcatura CE si può evitare di rilasciare a parte una
dichiarazione di conformità al D.M. 2 Aprile 1998?
SI’. Aggiungendo come ai requisiti essenziali anche il requisito “volontario” di
trasmissione luminosa la documentazione di accompagnamento attestante la
marcatura CE, permette di ottemperare anche agli obblighi derivanti dal D.M. 2
aprile 1998.
13] Come si può valutare la
prestazione di permeabilità all’aria dei serramenti ai fini della marcatura
CE?
La permeabilità all’aria può essere valutata: - con prova di laboratorio –
presso Ente Notificato - secondo la metodologia descritta dalla norma UNI EN
1026 “Finestre e porte Permeabilità all’aria Metodo di prova”. I risultati della
prova di laboratorio devono essere espressi secondo i criteri previsti dalla
norma UNI EN 12207 “Finestre e porte Permeabilità all’aria Classificazione”,
oppure (in alternativa): - con il metodo tabellare valido per qualsiasi
dimensione di serramento e previsto dall’emendamento FprA1 alla norma di
prodotto EN 14351-1, una volta entrato in vigore (cfr. quesito n°1).
Il seguente prospetto 1 rappresenta la traduzione in italiano di tale metodo.
Prospetto 1 (fonte: FprA1 EN 14351-1 – ed. luglio 2009)
Tipo di serramento classe di permeabilità all’aria
classe1: porte pedonali esterne con sistema di tenuta continua sotto
compressione (guarnizioni)
classe2: finestre fisse e apribili con sistema di tenuta continua sotto
compressione (guarnizioni)
classe3: luci fisse con sistema di tenuta con sigllante.
14] Esistono delle regole di
estensibilità dei risultati delle prove iniziali di tipo (ITT) per quanto
concerne la permeabilità all’aria, la tenuta all’acqua e la resistenza al
vento?
In accordo con le metodologie di prova, i criteri di classificazione dei
risultati e le regole di estensione degli stessi previsti dalla norma di
prodotto UNI EN 14351-1:
- la prestazione di permeabilità all’aria, accertata a mezzo di prova di
laboratorio secondo norma UNI EN 1026, può essere estesa a serramenti di area
più grande del serramento campione fino al 50%.
- la prestazione di permeabilità all’aria, accertata secondo il metodo tabellare
previsto dall’emendamento FprA1 alla norma di prodotto EN 14351-1 (non ancora in
vigore), può essere applicato a serramenti di qualsiasi dimensione.
- la prestazione di tenuta all’acqua, accertata a mezzo di prova di laboratorio
secondo norma UNI EN 1027, può essere estesa a serramenti di area più grande del
serramento campione fino 50%.
- la prestazione di resistenza al vento, accertata a mezzo di prova di
laboratorio secondo norma UNI EN 12211, può essere estese a serramenti di area
inferiore rispetto al serramento campione sottoposto a test.
15] Come si può valutare la
trasmittanza dei serramenti ai fini della marcatura CE?
La trasmittanza termica può essere valutata con prova di laboratorio, da
eseguirsi presso Ente Notificato, secondo la metodologia descritta dalle norme
seguenti.
- Per finestre, portefinestre e porte esterne pedonali: UNI EN ISO 12567-1 -
"Isolamento termico di finestre e porte - Determinazione della trasmittanza
termica con il metodo della camera calda - Finestre e porte complete."
- Per finestre da tetto: UNI EN ISO 12567-2 - "Isolamento termico di finestre e
porte - Determinazione della trasmittanza termica con il metodo della camera
calda - Finestre da tetto. "
In alternativa è possibile ricorrere al metodo semplificato previsto dalla
norma: UNI EN ISO 10077-1 - "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure
oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1: Generalità. "
Ai sensi dell’emendamento FprA1 alla norma di prodotto EN 14351: il Costruttore
di Serramenti può procedere direttamente al suddetto calcolo di trasmittanza
termica del serramento senza necessariamente rivolgersi a un ente notificato.
All’ente notificato rimane unicamente il compito di verificare gli elementi base
(dati d’ingresso) del calcolo; nel caso specifico, essendo il vetro già soggetto
a marcatura CE, gli elementi di base del calcolo, da verificare da parte
dell’ente notificato, si riducono ai valori di trasmittanza del telaio (Uf).
16] Esistono delle regole di
estensibilità della trasmittanza termica?
Le regole di estensione sono riportate nell’Appendice E della norma UNI EN
14351-1.
17] Ai fini della marcatura
CE sui serramenti deve essere valutata e dichiarata la trasmittanza di ogni
singolo serramento?
NO. Ai fini della marcatura CE (e anche per le detrazioni fiscali del 55%) è
valido sia il metodo del serramento campione/normalizzato e relative regole di
estensione dei risultati previsti dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1, sia
il metodo puntuale (valutazione della trasmittanza di ogni singolo serramento
facente parte della fornitura).
18] Con l’entrata in vigore
del regime di obbligatorietà della marcatura CE per i serramenti è ancora
lecito immettere nel mercato serramenti non performanti dal punto di vista
dell’isolamento termico (per esempio serramenti costruiti con profili in
alluminio interi/”freddi” e vetrazioni singole)?
Le normative di riferimento per l’apposizione della marcatura CE (la norma di
prodotto UNI EN 14351-1, la Direttiva Europea 89/106 Prodotti da Costruzione)
non impongono dei livelli minimi da rispettare per nessun requisito. Insomma, la
marcatura CE, di per se stessa, NON impone limiti da rispettare. La marcatura CE
impone al Costruttore di serramenti di “fotografare” le prestazioni offerte
dalla propria fornitura. Il fatto poi che i livelli prestazionali dichiarati con
la marcatura CE siano idonei alla specifica applicazione dei serramenti non è
stabilito dalla marcatura CE di per se stessa. Sono semmai le disposizioni
legislative nazionali/regionali/comunali e le prescrizioni contrattuali ad
imporre eventuali limiti prestazionali e/o applicativi da rispettare.
Relativamente all’isolamento termico la marcatura CE è quindi indipendente, ad
esempio:
- dalla tipologia di serramento costruito (con profili freddi e vetri singoli
oppure con profili a taglio termico e doppio vetro e/o altre combinazioni
telaio/vetro);
- dalla destinazione edilizia (residenziale, commerciale, industriale, ecc.);
- dalla presenza o meno del riscaldamento negli ambienti a cui i serramenti sono
destinati.
In sintesi, la marcatura CE non prescrive limiti di trasmittanza termica da
rispettare ma codifica unicamente la modalità di accertamento della prestazione
in relazione al requisito “isolamento termico”. Limiti di trasmittanza termica
sono imposti da disposizioni legislative nazionali (per esempio il D. Lgs.
311/06 e succ. mod.) e le leggi regionali.
19] Relativamente
all’isolamento acustico – in assenza di prescrizioni contrattuali – come mai
il Costruttore di Serramenti può avvalersi dell’opzione N.P.D.?
Ai fini della marcatura CE, il Costruttore di serramenti deve esprimere la
prestazione acustica del serramento campione in termini di
indice di valutazione del potere fonoisolante Rw (misurato in dB -
deciBel) e deve far determinare da un Ente Notificato il valore di questo
parametro secondo le seguenti modalità alternative illustrate nell’Appendice B
della norma di prodotto UNI EN 14351-1:
1. in modo sperimentale secondo il metodo di prova indicato dalla norma UNI EN
ISO 140-3 indicando i risultati secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO
717-1;
2. secondo il metodo semplificato indicato dalla norma di prodotto UNI EN
14351-1, di riferimento per la marcatura CE di finestre, portefinestre, porte
esterne pedonali e finestre su tetto (se applicabile in funzione della tipologia
di serramento).
Il metodo semplificato NON è applicabile per accertare prestazioni superiori ai
38 dB. Come noto, il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 impone dei limiti sull'indice
di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata D2m, nT, W (dB)
in funzione della tipologia di edificio. Questo parametro viene misurato in
opera e quantifica la prestazione acustica dell'involucro edilizio nel suo
complesso (la facciata). E’ quindi determinato dal contributo prestazionale
della muratura, dei serramenti e da altri elementi costituenti la parete. Il
fatto pertanto che la legislazione nazionale (ad oggi il D.P.C.M. del 5 dicembre
1997) imponga dei limiti su un parametro diverso dal potere fonoisolante
richiesto dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1 di riferimento per la marcatura
CE, fa sì che - ai fini della dichiarazione della prestazione nella
documentazione di accompagnamento e nella dichiarazione di conformità - il
requisito di isolamento acustico espresso in termini di potere fonoisolante non
sia considerato obbligatorio dalle Autorità Italiane. Pertanto i Costruttori –
allo stato attuale - possono scegliere l’opzione N.P.D. senza eseguire
accertamento della prestazione presso un Laboratorio Notificato se non
sussistono diverse prescrizioni contrattuali.
Situazione legislativa attuale in materia di acustica
- in corso aggiornamenti Attualmente il DPCM 5/12/1997 “Requisiti acustici
passivi degli edifici” risulta in sospensione, almeno per quanto concerne i
rapporti tra privati, in quanto in sono in recepimento delle disposizioni
legislative europee da parte dell’Italia.
Dal mese di marzo 2008, il gruppo di lavoro 5 “Classificazione acustica degli
edifici” operante nella sottocommissione “Acustica in edilizia” dell’UNI, sta
elaborando un progetto congiunto con titolo “Acustica - Classificazione acustica
degli edifici”, identificato con il codice U20001500. Questo documento sarà di
riferimento per le Autorità Governative ai fini di elaborare nuovo pacchetto di
disposizioni legislative in materia di acustica in edilizia.
20] Nell’ambito della
procedura di Cascading ITT, è possibile per il Costruttore di serramenti
estendere i risultati di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e
resistenza al vento a serramenti costruiti con accessori diversi rispetto a
quelli previsti nei serramenti campione sottoposti alle prove iniziali di
tipo (ITT)?
A fronte dei risultati di prova di cui l’azienda partner (il Gammista oppure
l’Accessorista oppure altro soggetto) fornisce licenza d’uso al Costruttore di
serramenti ai fini dell’apposizione della marcatura CE sui manufatti finiti, il
Costruttore di serramenti può - sotto la propria responsabilità - effettuare
delle varianti (nei componenti, nelle dimensioni, nella forma, ecc.) rispetto ai
serramenti campione sottoposti a prove iniziali di tipo (ITT) eseguite da
suddetta azienda partner.
Nell’eseguire tali varianti il Costruttore di serramenti deve cautelarsi in modo
da essere in grado di dimostrare che esse non hanno compromesso le prestazioni
dichiarate avvalendosi dei risultati delle prove iniziali di tipo forniti
dall’azienda partner (il Gammista oppure l’Accessorista oppure altro soggetto).
In altri termini il Costruttore di serramenti può eseguire varianti confermative
o migliorative delle prestazioni dichiarate. Si tratta di dimostrare cioè
l’equivalenza prestazionale. Al fine quindi di
sostituire gli accessori nella “reale” produzione a marcatura CE, il
Fornitore degli accessori “diversi” dovrebbe dare garanzia al Costruttore di
serramenti che i nuovi componenti non compromettono le prestazioni dichiarate
dal Costruttore medesimo facendo riferimento alle prove iniziali di tipo (ITT)
in suo possesso. Con questa ipotesi il Costruttore può ritenersi
sufficientemente cautelato nell’estendere i risultati di permeabilità all’aria,
di tenuta all’acqua e di resistenza al vento a serramenti “reali” costruiti con
accessori diversi rispetto a quelli inseriti nei serramenti campioni sottoposti
alle prove iniziali di tipo (ITT) dall’azienda partner (il Gammista oppure
l’Accessorista oppure altro soggetto).
21] Nell’ambito della
procedura di Cascading ITT, è possibile per il Costruttore di serramenti
estendere i risultati di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e
resistenza al vento a serramenti più grandi rispetto a quelli previsti nei
serramenti campione sottoposti alle prove iniziali di tipo (ITT)?
A fronte dei risultati di prova di cui l’azienda partner (il Gammista oppure
l’Accessorista oppure altro soggetto) fornisce licenza d’uso al Costruttore di
serramenti ai fini dell’apposizione della marcatura CE sui manufatti finiti, il
Costruttore di serramenti può - sotto la propria responsabilità - effettuare
delle varianti (nei componenti, nelle dimensioni, nella forma, ecc.) rispetto ai
serramenti campione sottoposti a prove iniziali di tipo (ITT) eseguite da
suddetta azienda partner. Nell’eseguire tali varianti il Costruttore di
serramenti deve cautelarsi in modo da essere in grado di dimostrare che esse non
hanno compromesso le prestazioni dichiarate avvalendosi dei risultati delle
prove iniziali di tipo forniti dall’azienda partner (il Gammista oppure
l’Accessorista oppure altro soggetto). In altri termini il Costruttore di
serramenti può eseguire varianti confermative o migliorative delle prestazioni
dichiarate. Si tratta di dimostrare cioè l’equivalenza prestazionale. Durante la
“reale” produzione a marcatura CE, il Costruttore di serramenti può costruire
serramenti più grandi rispetto ai serramenti
campione sottoposti a prove iniziali di tipo da parte dell’azienda partner, a
patto che verifichi - a mezzo di calcolo avvalendosi di metodi della Scienza
delle Costruzioni – che:
- la freccia di inflessione degli elementi di telaio “reali” che coprono luci
maggiori rispetto a quelle dei serramenti campione non si è incrementata;
- il momento d’inerzia degli elementi di telaio “reali” che coprono luci
maggiori rispetto a quelle dei serramenti campione è ancora adeguato (il momento
di inerzia minimo necessario non si è incrementato).
Per la tenuta all’acqua e la permeabilità all’aria l’aumento della lunghezza dei
giunti rappresenta una variante peggiorativa. Tuttavia fatta - se è soddisfatta
la verifica statica succitata e il sistema di tenuta non è cambiato – si può
ritenere che la tenuta all’acqua dei serramenti e la permeabilità all’aria non
debbano essere compromesse (peggiorate). Questo metodo di procedere rappresenta
per il Costruttore una sufficiente garanzia per poter estendere i risultati di
permeabilità all’aria, di tenuta all’acqua e di resistenza al vento a serramenti
“reali” di dimensioni superiori rispetto ai serramenti campioni sottoposti alle
prove iniziali di tipo (ITT) dall’azienda partner (il Gammista oppure
l’Accessorista oppure altro soggetto).
22] Nell’ambito della
procedura di Cascading ITT, è possibile per il Costruttore di serramenti
estendere i risultati di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e
resistenza al vento ottenuti sottoponendo a prove iniziali di tipo (ITT)
serramenti campione di forma quadrata/rettangolare a serramenti di forma
speciale (centinati, tondi tipo oblò, trapezoidali)?
I serramenti di forma speciale (centinati, tondi tipo oblò, trapezoidali)
rappresentano tipologie più sfavorevoli rispetto ai serramenti
quadrati/rettangolari. Ne consegue che non si possano estendere i risultati dai
serramenti quadrati/rettangolari ai serramenti di forma speciale (sarebbe invece
possibile il contrario). Tuttavia, al fine di apporre la marcatura CE e in
alternativa all’esecuzione dei test su campioni rappresentativi sui serramenti
di forma speciale, è possibile procedere – una volta entrato in vigore
l’emendamento di recente approvazione alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 -
seguendo la seguente modalità:
- Valutare la trasmittanza termica dei serramenti centinati eseguendo il calcolo
con il metodo semplificato previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1 e avvalendosi
di dati certificati per quanto concerne la trasmittanza del telaio Uf e la
trasmittanza della vetrazione Ug. Ovviamente le aree di telaio e di vetro
dovranno essere quelle effettive (forma centinata/curva, trapezoidale, ecc).
- Valutare la permeabilità all’aria dei serramenti di forma speciale con il
metodo tabellato proposto dall’emendamento alla norma di prodotto UNI EN
14351-1.
- Avvalersi dell’opzione N.P.D. (Prestazione Non Determinata) per tutti gli
altri requisiti essenziali definiti dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1.
23] Nell’ambito della
procedura di Cascading ITT, è possibile per il Costruttore di serramenti
estendere i risultati di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e
resistenza al vento ottenuti sottoponendo a prove iniziali di tipo (ITT)
serramenti campione ad una/due ante a serramenti composti da più tipologie
(per esempio serramento a due ante con sopraluce/sottoluce/fianchiluce fissi
o apribili)?
A fronte dei risultati di prova di cui l’azienda partner (il Gammista oppure
l’Accessorista oppure altro soggetto) fornisce licenza d’uso al Costruttore di
serramenti ai fini dell’apposizione della marcatura CE sui manufatti finiti, il
Costruttore di serramenti può - sotto la propria responsabilità - effettuare
delle varianti (nei componenti, nelle dimensioni, nella forma, ecc.) rispetto ai
serramenti campione sottoposti a prove iniziali di tipo (ITT) eseguite da
suddetta azienda partner. Nell’eseguire tali varianti il Costruttore di
serramenti deve cautelarsi in modo da essere in grado di dimostrare che esse non
hanno compromesso le prestazioni dichiarate avvalendosi dei risultati delle
prove iniziali di tipo forniti dall’azienda partner (il Gammista oppure
l’Accessorista oppure altro soggetto). In altri termini il Costruttore di
serramenti può eseguire varianti confermative o migliorative delle prestazioni
dichiarate. Si tratta di dimostrare cioè l’equivalenza prestazionale. Durante la
“reale” produzione a marcatura CE, il Costruttore di Serramenti può quindi
costruire serramenti composti da più tipologie di
serramenti campione sottoposti a prove iniziali di tipo da parte dell’azienda
partner da parte del Costruttore di Serramenti, tenendo in considerazione le
regole di estensione dei risultati descritte in risposta al quesito n°13 e le
seguenti condizioni tecniche:
- Se le parti aggiunte rispetto alle tipologie di serramenti testate sono fisse
è presumibile che abbiano prestazioni di tenuta all’aria e all’acqua migliori
rispetto alle tipologie apribili testate (variante
migliorativa).
- La freccia di inflessione degli elementi di telaio “reali” più sollecitati e/o
che coprono luci maggiori rispetto a quelle dei serramenti campione non si è
incrementata (verifica con calcolo avvalendosi di metodi
della Scienza delle Costruzioni).
- Il momento d’inerzia degli elementi di telaio “reali” più sollecitati e/o che
coprono luci maggiori rispetto a quelle dei serramenti campione è ancora
adeguato (verifica con calcolo avvalendosi di metodi
della Scienza delle Costruzioni).
- La permeabilità all’aria può essere dichiarata con il metodo tabellare
previsto dall’emendamento FprA1 alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 una volta
entrato in vigore (cfr. risposta a quesito n°1).
- Per la tenuta all’acqua l’aumento della lunghezza dei giunti rappresenta una
variante peggiorativa. Tuttavia fatta salva la conferma la classe di resistenza
al vento dichiarata per i serramenti e il sistema di tenuta, si ritiene che la
tenuta all’acqua dei serramenti non debba essere compromessa (peggiorata).
24] Come si configura
nell’ambito della marcatura CE la situazione che vede il Committente
commissionare la fornitura e posa del telaio ad un costruttore di serramenti
e la fornitura ed installazione della vetrazione ad un altro costruttore?
Nell’attuale regime di marcatura CE, non è più possibile che il Costruttore
fornisca e posi in opera il solo telaio e che il Committente commissioni la
fornitura ed installazione delle sole vetrazioni ad un altro fornitore perché in
questo caso nessuno sarebbe responsabile della marcatura CE che – come noto –
compete al prodotto finito. E’ invece possibile per il Serramentista, che
immette il manufatto finito sul mercato e pertanto è responsabile
dell’apposizione della marcatura CE sullo stesso, demandare (=incaricare) a
terzi alcune fasi del processo di costruzione dei manufatti (per esempio la
fornitura e posa di vetri oppure l’assemblaggio del telaio). In questo caso la
marcatura CE rimane di appannaggio del serramentista che figura immettere il
manufatto finito sul mercato e che incarica un altro di eseguire determinate
lavorazioni. Il serramentista “che incarica” deve fornire “all’incaricato” tutte
le istruzioni necessarie per le lavorazioni richieste e questo passaggio deve
risultare nel piano di controllo della produzione di fabbrica di entrambi. Deve
essere inoltre stipulato un contratto ad hoc che formalizzi la procedura e
definisca gli ambiti di responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti.
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