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55%: PER I LAVORI INIZIATI PRIMA DEL 14 MARZO VALGONO I VECCHI LIMITI DI TRASMITTANZA
La data di stipula dei contratti può attestare la data di inizio lavori, la modifica ai limiti di trasmittanza termica, necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, introdotta dal DM 26 gennaio 2010, decorre dal 1° gennaio 2010. I nuovi valori di trasmittanza sono quindi in vigore dall'inizio dell'anno.
Tuttavia, chi ha acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 345 della Finanziaria 2007 (coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti ai nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, può osservare i vecchi limiti, a condizione che esistano contratti scritti, stipulati tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010, ai quali far risalire la data di inizio lavori.
È questa la risposta fornita dall' ENEA, consultatasi in proposito con la Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.
La domanda è stata posta da un contribuente che ha acquistato gli infissi nel mese di febbraio 2010, osservando un valore di trasmittanza conforme al DM 11 marzo 2008, così da usufruire delle detrazioni del 55%. Tali valori sono però stati modificati dal DM 26 gennaio 2010, che entra in vigore oggi 15 marzo. Avendo già versato un acconto per l'acquisto degli infissi, il contribuente ha chiesto a quale valore di trasmittanza debba attenersi, se a quello dalle vecchie disposizioni o a quello disposto dal DM 26 gennaio 2010.
Sono operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica, necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio scorso, il Decreto 26 gennaio 2010 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aggiorna il DM 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.
Nuovi limiti per la trasmittanza termica
Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B al decreto, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell'edificio.
Per le strutture opache verticali, i limiti scendono (es.: in zona climatica A, da 0,56 a 0, 54); per le coperture i valori si riducono nelle zone da A a D (es.: da 0,34 a 0,32) e restano uguali in zona E ed F. Per i pavimenti i valori aumentano (es.: da 0,59 a 0,60 in zona A), mentre per le chiusure apribili e assimilabili, aumentano i valori relativi alle zone E ed F e scendono quelli relativi alle zone A e B.
Da notare che l'espressione "finestre comprensive di infissi" del DM 11 marzo 2008 è stata sostituita con "chiusure apribili e assimilabili" che, come spiega la nota alla tabella, comprende (oltre alle finestre vere e proprie) porte, finestre e vetrine anche non apribili.o di alcuni ospiti.
FAQ 31 DEL' ENEA DEL 14-03-10
È stato chiarito dall'Enea attraverso la Faq 35 la posizione di persiane e
scuri. Alla domanda di un contribuente sulla documentazione da preparare e sulla
detraibilità di persiane e scuri l'Enea ha risposto: Nel caso di unità
immobiliari singole come quella citata, occorrono solo due documenti: 1)
Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della
trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base
alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi
infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M.
11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del
produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza
degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare). 2) Scheda informativa
semplificata (o allegato F al decreto edifici, da compilare a video, anche a
cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e da inviare all'ENEA via
web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da
quella residenziale
(aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente
definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.)
occorrono ancora asseverazione (o certificazione del
produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda
informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico
richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di
infissi che deve rispondere ai valori tabellati
nell'allegato B al DM 11/3/08.
Infine, si fa presente che l'art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli
edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al
punto 11.1.2, che l'effetto delle chiusure oscuranti
(scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo
della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la
sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata
contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che,
alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo
di detti elementi nel calcolo della trasmittanza
delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione
Tre volte grazie
Una partecipazione oltre il programmato, una serata all'insegna dello stare bene insieme, sembrava di stare tra amici: la musica di sottofondo, il gioco di luci e trasparenze, il giardino d'inverno era tutto al posto giusto nel momento giusto. Sono questi i commenti a caldo di alcuni ospiti.
La serata è stata un bel momento d'incontro per dar spazio a quei momenti di relax che sempre più rari sono in una vita frenetica.
Tutto lo staff TEKLA ringrazia di cuore tutti voi che numerosissimi avete preso parte a questo evento! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!
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